E i lodi vengono al pettine

martedì 27 ottobre 2009
Vi riportiamo qui di seguito uno degli articoli de La Diagnosi (di Mattia Cavicchi) pubblicato sul numero di ottobre di Sintomi con una nota integrativa inedita.


          E i lodi vengono al pettine

“Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.” Nell’orwelliana Fattoria degli Animali, una utopistica rivoluzione si concludeva con l’instaurarsi di una dittatura che, ai principi egualitari inizialmente propugnati dai ribelli, sostituiva questo comandamento supremo.

“La legge è uguale per tutti, è vero, ma per me è più uguale che per gli altri: mi ha votato la maggioranza degli italiani.” Nell’Italia dell’Anno Domini 2003, l’allora (e tuttora) premier Silvio Berlusconi, il 16 giugno, pronunciava queste parole, in risposta al presidente del tribunale in cui doveva essere giudicato quale imputato per il processo SME. Un nesso del genere basterebbe a giustificare l’attualità della seguente domanda: chi ricopre una carica pubblica può e deve essere giudicato al pari degli altri cittadini? Ma questo non è il solo collegamento tra la profezia orwelliana e l’odierna situazione politica italiana che ci spinge a cercare una risposta: vi sono molti altri paralleli (oltre al fatto che anche nella Fattoria degli Animali i maiali conquistano il potere) offertici dagli eventi di questi giorni.

L’organo della Repubblica italiana preposto a valutare la compatibilità con la Costituzione delle leggi approvate dal Parlamento, la Corte Costituzionale, ha fornito, proprio lo scorso 7 ottobre, una parziale risposta alla domanda che ci siamo posti; in generale nessuno vieta, se vi sono le motivazioni, che chi ricopre una carica pubblica possa avere dei “privilegi” riguardo alla possibilità di essere processato, rispetto agli altri cittadini, ma tutto dipende dal modo in cui si decide di modificare il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge.

La Corte Costituzionale ha affermato quanto sopra non certo rispondendo a domanda diretta, ma valutando se le “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato - (legge 124/2008)”, legge conosciuta impropriamente come “lodo Alfano”, fossero compatibili o meno con la Costituzione. La risposta, come sappiamo, è stata negativa. Tale legge, sospendendo i processi alle quattro più alte cariche dello Stato finché esse sono in carica, processi anche riguardanti fatti precedenti all’assunzione della carica stessa, confligge con l’art. 3 della Costituzione (“tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”) e dunque avrebbe dovuto essere approvata come revisione della Costituzione stessa, cioè con due deliberazioni a distanza di tre mesi nelle due Camere, e con una maggioranza dei due terzi in entrambe le votazioni (art.138); poiché il lodo Alfano è stato approvato come una normalissima legge, in realtà esso confligge anche con tale principio.

I poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere saggiamente suddivisi e soprattutto equilibrati affinché tale Stato possa dirsi pienamente democratico. Ancor più attenzione va posta nel regolare i casi in cui i poteri si intrecciano, per esempio in cui il giudiziario va ad influenzare l’esecutivo.

Quali differenze sussistono tra chi amministra i poteri e i normali cittadini? Sostanzialmente nessuna, specie di fronte alla legge (lo dice la Costituzione), tranne il fatto che chi ricopre un’alta carica pubblica si trova a svolgere funzioni talmente importanti e delicate da necessitare di una certa serenità; una serenità che sarebbe sicuramente compromessa, se contemporaneamente egli dovesse seguire processi e azioni giudiziarie che lo interessano. Questa, almeno, la tesi, considerata di per sé valida dalla stessa Corte, che ha spinto a proporre e ad approvare la legge di cui stiamo parlando. Ma allora il problema non è se vi sia questa necessità, il problema è il metodo con cui si crea un simile scudo contro i processi; e abbiamo già visto i problemi di compatibilità con la Costituzione che il lodo Alfano sollevava. Ma spingiamoci oltre, anche grazie all’osservazione di leggi simili in vigore in altri Stati democratici: è proprio necessario, e giusto, che vi sia un simile schermo anche per fatti precedenti all’assunzione della carica e non limitatamente all’esercizio delle funzioni in oggetto? È necessario che questo schermo si estenda ai membri dell’esecutivo, quando in tutta Europa (come “immunità”) si applica ai soli parlamentari, o al massimo ai capi di Stato (fuorviante ogni paragone con l’immunità di cui gode Sarkozy in Francia, essendo quella nazione una Repubblica presidenziale)? Inoltre: era questa legge una necessità così impellente per il Paese da approvarla in fretta e furia e scatenarci intorno una violenta battaglia politica?

Riflettendo su queste domande possiamo allontanare certi dubbi, oppure rafforzarli; ad esempio il dubbio che il “lodo Alfano” non fosse che una legge scritta appositamente, e tempestivamente (viste le tempistiche di certi processi proprio ora in corso), per l’unica delle quattro cariche che in questo momento abbia problemi con la giustizia, ossia il Presidente del Consiglio. E possiamo infine chiederci se un’innegabile maggioranza di consensi da parte degli elettori possa porre chi detiene il potere al di sopra delle leggi dello Stato, rendendolo più uguale degli altri. A sentire la recente sentenza, parrebbe di no; ma è solo l’opinione della Costituzione, naturalmente.


          Chi si loda s’imbroda – Un breve riassunto delle puntate precedenti

Nel corso dello scorso governo Berlusconi (2001 – 2006), la possibilità che il premier fosse condannato in un processo proprio durante i 6 mesi in cui il governo italiano presiedeva il Consiglio europeo (una possibilità in un certo qual modo imbarazzante) fece proporre al senatore Maccanico (appartenente all’opposizione) il lodo Maccanico. (Un “lodo” è, in sostanza, una legge che deriva dal compromesso tra le necessità di due contendenti mediato da un arbitro esterno, e in quel caso si trattava di una mediazione tra maggioranza e opposizione per garantire al premier, per i soli sei mesi in cui fosse stato presidente del Consiglio europeo, uno “scudo” dai processi.) Ciò che fu approvato ed entrò in vigore non fu in realtà un lodo, ma un emendamento, firmato dal senatore Schifani (appartenente alla maggioranza) e per questo passato sotto il nome inesatto di “lodo Schifani”, che semplicemente sospendeva tutti i processi in corso contro Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente della Camera, Presidente del Senato (le “quattro più alte cariche dello Stato”) e Presidente della Corte Costituzionale, finché fossero stati in carica. Il lodo Schifani fu giudicato in seguito incostituzionale dalla Corte e abrogato, ma fece in tempo a sortire un effetto: l’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo SME cui si accennava in apertura.

Dopo l’entrata in carica del nuovo governo Berlusconi, nel 2008, il “lodo Alfano” (chiamato lodo solo per analogia con le vicende sopra citate) è stato sostanzialmente una riproposizione della medesima legge, anche se con certe differenze giuridiche rispetto al precedente lodo Schifani che ne avrebbero dovuto salvaguardare la costituzionalità, a favore delle quattro più alte cariche dello Stato. Nel settembre 2008, riguardo a due processi in cui si trova imputato il premier, il Pubblico Ministero di Milano ha presentato ricorso, accolto da entrambi i giudici, a causa di dubbi sulla costituzionalità della legge, rendendo necessario l’intervento della Corte costituzionale. Il 7 ottobre 2009 la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale anche questo provvedimento e la decisione è stata duramente contestata dal governo in carica. Tra i vari motivi delle proteste, l’unico prettamente giuridico è stato il seguente: nella sentenza della corte sul lodo Schifani (2004) non c’era stato alcun riferimento alla necessità di un iter speciale per l’approvazione della legge, i motivi dell’incostituzionalità erano stati altri. Quindi, quando il governo ha redatto il lodo Alfano facendo in modo che non ponesse i problemi che aveva posto il lodo Schifani, la Corte avrebbe dovuto semmai “avvertire” di questa necessità.

In realtà dalla lettura della sentenza sul lodo Schifani si evince che la principale irregolarità era la stessa del lodo Alfano (contrastava con l’art. 3 della Costituzione) e che gli altri motivi non erano citati in quanto era sufficiente il primo per dimostrare l’incostituzionalità. Quindi ciò che valeva ieri è valso anche oggi, come è giusto che sia.

0 commenti:

Posta un commento